UFFICIO ANAGRAFE
Autocertificazione
COS'E'
L'autocertificazione è una dichiarazione riguardante stati, fatti e qualità personali scritta e firmata direttamente dall'interessato.
L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con qualsiasi pubblica amministrazione o con qualsiasi concessionario o gestore di un pubblico servizio. Può essere utilizzata anche nei rapporti con i privati (ad esempio banche, assicurazioni) solo se questi decidono di accettarla.CASI IN CUI SI PUO' RICORRERE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione può essere usata come dichiarazione sostitutiva per i certificati che riguardano i seguenti dati:
- data e luogo di nascita (validità: non ha scadenza);
- residenza (validità: 6 mesi);
- cittadinanza (validità: 6 mesi);
- godimento dei diritti civili e politici (validità: 6 mesi);
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero (validità 6 mesi);
- stato di famiglia (validità: 6 mesi);
- esistenza in vita (validità: 6 mesi);
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, del figlio, del genitore (non ha scadenza);
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (validità: 6 mesi);
- appartenenza a ordini professionali (validità: 6 mesi);
- titolo di studio, esami sostenuti (non ha scadenza);
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (non ha scadenza);
- situazione reddituale o economica (anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali);
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria (non ha scadenza);
- stato di disoccupazione (validità: 6 mesi);
- qualità di pensionato e categoria di pensione (non ha scadenza);
- qualità di studente (validità: 6 mesi);
- qualità di casalinga (validità sei mesi);
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili (validità: 6 mesi);
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo (validità: 6 mesi);
- adempimento degli obblighi militari;
- assenza di condanne penali (validità: 6 mesi);
- mancanza di conoscenza di procedimenti penali a proprio carico (validità: 6 mesi);
- qualità di vivenza a carico (validità: 6 mesi);
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (validità: 6 mesi).
In tutti questi casi il cittadino può ricorrere all'autocertificazione, ma non è obbligato a farlo. In alternativa può sempre chiedere il rilascio dei rispettivi certificati.
Le amministrazioni, invece, non possono pretendere i certificati, ma devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari.
I cittadini extracomunitari residenti possono utilizzare le autocertificazioni solo per dichiarare stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte di oggetti pubblici o privati italiani.
CASI IN CUI NON SI PUO' RICORRERE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE
L'autocertificazione non può essere usata come dichiarazione sostitutiva per i seguenti certificati:
- medici, sanitari, veterinari (i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità, rilasciato dal medico di base, con validità di un intero anno scolastico);
- di origine;
- di conformità all'Ue;
- marchi, brevetti.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Il cittadino può usare la dichiarazione sostitutiva di notorietà per certificare, a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione.
Questa dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante ha conoscenza diretta.
Si può, inoltre, dichiarare che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, evitando l'autenticazione della copia.MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L'interessato può firmare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
L'autentica della firma è obbligatoria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati, e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.
Altri strumenti di semplificazione
I dati relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, riportati in documenti di riconoscimento validi, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. L'interessato può quindi esibire, al posto dei certificati, un documento di riconoscimento.
Il dipendente addetto provvede a fotocopiare e conservare la copia del documento presentato.
Minori, interdetti e inabilitati
- Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore.
- Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore.
- Per gli inabilitati ed i minori emancipati, vanno sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore.
Domande e autocertificazioni per fax e per via telematica
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax (allegando copia di un documento di identità) o per e-mail
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Impedimento per ragioni di salute
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare la dichiarazione al suo posto.
La dichiarazione deve indicare l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va fatta davanti al pubblico ufficiale, che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
Certificati Anagrafici e di Stato Civile
I certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone. Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici .
Certificato contestuale: è il certificato che contiene le informazioni di residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita e di nascita. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge)* oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell’intestatario. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di esistenza in vita: è il certificato che attesta l’esistenza in vita. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di residenza: è il certificato che attesta la residenza dell’intestatario. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell’intestatario (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio). Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica dell’intestatario. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato ed estratto di nascita: il certificato di nascita attesta l'evento della nascita dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di nascita); l'estratto di nascita indica anche l'ora di nascita e può contenere eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, decesso, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).
Certificato ed estratto di matrimonio: il certificato di matrimonio attesta l'evento del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi, data e luogo del matrimonio); l'estratto di matrimonio può contenere anche eventuali annotazioni (regime patrimoniale del matrimonio, divorzio, annullamento).
Certificato ed estratto di decesso: il certificato di decesso attesta l'evento del decesso dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo di decesso); l'estratto di decesso indica anche l'ora di decesso e può contenere eventuali annotazioni.
Certificazioni anagrafiche storiche
La certificazione storica attesta le situazioni anagrafiche pregresse. Per richiedere certificati storici occorre dichiarare un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico.
Certificato storico di residenza: attesta le variazioni di residenza dell’intestatario a partire dalla prima iscrizione anagrafica.
Certificato storico di stato di famiglia: attesta le variazioni della composizione del nucleo famigliare a partire da una determinata data.
Certificati di tipo elettorale
Vengono rilasciati presso tutti gli sportelli anagrafici
Certificato di godimento dei diritti politici: è il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
Certificato di iscrizione nelle liste elettorali: è il certificato che attesta l' iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa. Per uso “candidatura” è gratuito. Costa Euro 0.26 in carta libera (occorre dichiarare una causa di esenzione prevista dalla legge) oppure Euro 15.14 in bollo.
VALIDITA’ DEL CERTIFICATO
I certificati attestanti stati non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. I restanti certificati hanno validità di 6 mesi, prorogabili con autocertificazione ai sensi art. 41 D.P.R. n. 445/2000
RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER POSTA
I certificati possono essere richiesti anche a mezzo posta, inviando a Comune di Monte Romano - Ufficio Anagrafe – Piazza Plebiscito, 2 01010 Monte Romano (Vt), una richiesta scritta motivata e allegando una busta preaffrancata con il proprio indirizzo.
Certificati di nascita per minori anni 15
Modalità di rilascio e rinnovo
Il Certificato viene rilasciato come documento di identificazione ai minori di 15 anni. Per analogia con la durata della Carta d'identità il Certificato ha validità di non più di cinque anni dal momento del rilascio, ma può essere rinnovato anche prima di tale termine per consentire la certa identificazione del minore in relazione alla sua crescita.
Il rilascio del Certificato di nascita avviene in tempo reale. Il minore deve presentarsi allo sportello accompagnato da un genitore, munito di un proprio documento di riconoscimento.
Documenti da presentare
· n° 1 foto-tessera recente
Convalida per l'espatrio
Ai fini dell'eventuale autorizzazione all'espatrio il Certificato dovrà essere successivamente convalidato dalla autorità di Pubblica Sicurezza competente.
Cambio comune di residenza o cambio di indirizzo
Descrizione procedimento:
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 04/04/2012, n. 35, che introduce il "Cambio di residenza in tempo reale". I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, c. 1, lettere a), b) e c) - trasferimento di residenza da altro Comune e dall'estero, cambi di abitazione, scissioni e aggregazioni) non solo attraverso lo sportello comunale sito in piazza del Plebiscito n. 2, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- b) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC dell'Ufficio Anagrafe del Comune anagrafe@pec.comune.monteromano.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;
- c) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento di identità del dichiarante tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata dovrà contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito stampato che sarà a breve pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno - Servizi Demografici. Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche dovranno essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi: - indirizzo postale (a mezzo raccomandata): Comune di Monte Romano - Ufficio Anagrafe - Piazza Plebiscito, 2 - 01010 Monte Romano; - fax: 0766.860777; - posta elettronica certificata: anagrafe@pec.comune.monteromano.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; - presentazione diretta allo sportello: Ufficio Anagrafe, piazza del Plebiscito n. 2 - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18. Tel. 0766.860021 -0766.860397.
Emigrazione all'estero cittadino Italiano A.I.R.E.
L'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia.
Il Comune di Monte Romano iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente:
- i cittadini di Monte Romano, dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi;
- coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.
Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente:
- di fruire dei servizi consolari,
- di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si e' residenti,
- di esercitare con regolarità il diritto di voto.
Carta di identità
Il rilascio o il rinnovo della Carta d'identità avviene contestualmente alla domanda del cittadino residente. La Carta è valida 5 anni dal momento del rilascio.
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della scadenza del documento.
Documenti da presentare
· n° 3 foto-tessera recenti, uguali tra loro, senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso.
In caso di rinnovo occorre presentare anche la Carta d'identità scaduta o altro documento di identificazione valido.
Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri.
Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento.
Carta di identità per minori da 15 a 18 anni
Modalità di rilascio
Il rilascio della carta d'identità avviene contestualmente alla domanda del cittadino residente. La Carta ha validità 5 anni dal momento del rilascio, quindi rimane valida anche oltre il compimento della maggiore età.
Il ragazzo minorenne deve presentarsi accompagnato dai genitori.
Documenti da presentare
· n° 3 foto-tessera recenti, uguali tra loro, senza copricapo. Il copricapo è ammesso solo per i cittadini che professino culti religiosi che ne obbligano l'uso.
Se la carta è stata smarrita o rubata, per ottenere la nuova Carta occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri.
Se si richiede un duplicato della Carta in corso di validità perché questa si è deteriorata, occorre presentarsi allo sportello con un altro documento valido che consenta il riconoscimento.
Convalida per l'espatrio
Per ottenere la validità all'espatrio della Carta è necessaria, sul modulo di richiesta, la firma contestuale di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale.
In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.
Il passaporto
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Cosa occorre
.2 fotografie recenti a colori, frontali, non digitali , formato 4x4 su sfondo bianco, il 70%-80% della foto deve raffigurare il viso
· Ricevuta di versamento sul c/c postale 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento del Tesoro - con causale "Importo per il rilascio del passaporto elettronico"
di Euro 44,66 per passaporto elettronico modello a 32 pagine;
di Euro 45,62 per passaporto elettronico modello a 48 pagine;
· Una marca Concessioni Governative per Passaporto da Euro 40,29.
· Se il richiedente ha figli minori o se è divorziato o separato con figli minori, dovrà produrre anche un atto di assenso del coniuge o del convivente corredato dalla fotocopia del documento di identità; in mancanza dell’atto di assenso del genitore, il nulla osta del giudice tutelare. Tale nulla osta non deve essere prodotto, se il richiedente è l’unico esercente della patria potestà sul minore o se è vedovo;
· Se il richiedente è minorenne dovrà produrre anche assenso dei genitori o nulla osta del giudice tutelare.
ISCRIZIONE DEI FIGLI MINORI SUL PASSAPORTO DEI GENITORI
· Assenso del coniuge o convivente o nulla osta del giudice tutelare
· Nel caso il minore abbia compiuto i 10 anni di età: n. 2 foto formato tessera del minore.
Nel caso di ingresso negli Stati Uniti il minore dovrà essere dotato di passaporto individuale.
E' bene ricordare che la marca da 40,29 vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004, il 9 aprile 2005 il passaporto andrà rinnovato).
Non è neanche più necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea . Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione Europea, ma che dovrà essere comunque corrisposta apponendo la marca sul passaporto qualora l'interessato lo utilizzi per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.
RINNOVO
Il passaporto può essere rinnovato anche prima della scadenza e comunque entro i sei mesi successivi.
N.B.:Se il passaporto è stato rilasciato dopo il mese di MAGGIO 2003 non occorre alcun rinnovo e scade dopo 10 anni. Se è stato rilasciato in data antecedente il MAGGIO 2003 il passaporto deve essere rinnovato alla scadenza dei 5 anni.
STRANIERI
Iscrizione anagrafica per cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica (eccetto il personale diplomatico e consolare).I cittadini provenienti dall’estero devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare:
- passaporto in orginale e in fotocopia
- permesso di soggiorno, in originale e in fotocopia
- codice fiscale
- eventuali certificati di stato civile tradotti e legalizzati
I cittadini stranieri provenienti da altro Comune italiano devono compilare il modulo d’iscrizione e presentare i seguenti documenti:
- permesso di soggiorno valido, in originale e in fotocopia
- documento d’identità, in orginale e in fotocopia
- modulo per l’aggiornamento della patente di guida italiana e della carta di circolazione dei veicoli di cui si è titolari.
Iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea
Dall'11 aprile 2007 e' in vigore anche in ITALIA la Direttiva Comunitaria sulla libera
circolazione all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.
Per i primi 3 mesi di soggiorno in Italia, i cittadini europei NON devono espletare alcuna
formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido all'espatrio, secondo la
legislazione del loro Stato.
I CITTADINI EUROPEI POSSONO SOGGIORNARE IN ITALIA PER PERIODI SUPERIORI
AI TRE MESI, SE:
A) ESERCITANO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ITALIA;
B) DISPONGONO DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI PER PERMANERE IN
ITALIA OLTRE CHE DI ASSICURAZIONE SANITARIA;
C) SEGUONO UN CORSO DI STUDI IN ITALIA E SONO TITOLARI DI ASSICURAZIONE
SANITARIA E RISORSE ECONOMICHE;
D) SONO FAMILIARI CHE RAGGIUNGONO OD ACCOMPAGNANO UN CITTADINO
EUROPEO.
I cittadini europei che intendono soggiornare in Italia per periodi superiori ai 3 mesi,
devono iscriversi nel Registro Anagrafico del Comune dove risiedono, presentando la
documentazione che attesta il loro diritto.
Dopo un soggiorno legale e continuativo in Italia per 5 anni, il cittadino europeo ha diritto
al Soggiorno Permanente, non subordinato alle condizioni di autosufficienza economica
anzidette e può chiedere un Attestato di questo diritto all'ufficiale d'Anagrafe del suo
Comune di residenza.
L'Ufficio Anagrafe è a disposizione per ogni informazione al riguardo.
UFFICIO STATO CIVILE
DECESSI
La dichiarazione di morte è una comunicazione obbligatoria, da fare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove questa è avvenuta, possibilmente non oltre 24 ore dal decesso di una persona.
CHI FA LA DICHIARAZIONE
In caso di morte in una abitazione, la dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
Per prassi è il personale delle imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari, che effettua anche gli adempimenti di carattere amministrativo.
In caso di morte in un Ospedale, Casa di cura o di riposo, Collegio o Istituto, compete al direttore trasmettere un avviso della morte all’ufficiale di Stato Civile del Comune.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
·scheda ISTAT;
·attestato medico e certificato del medico necroscopo;
·nulla-osta dell’Autorità giudiziaria in caso di morte accidentale o sospetta.
La sepoltura può avvenire dopo che sono trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo o dell’Autorità giudiziaria.
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LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
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Cittadini italiani
Per potersi sposare, con rito civile o religioso ( concordatario o culti ammessi dallo Stato) , i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta al Comune di residenza dell’altro. La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello stato civile verifica l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile).
La pubblicazione deve stare esposta 8 giorni + 3 (per le eventuali opposizioni). Dal giorno seguente (8+3) compiute le pubblicazioni può essere celebrato il matrimonio.
L’Ufficiale dello stato civile rilascerà agli sposi:
nel caso di matrimonio religioso:
· certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico)
· autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto ( altri culti )
nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano
· atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute. Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che vogliono contrarre matrimonio civile o religioso in Italia.
Modalità
· Per il cittadino italiano i documenti saranno acquisiti d’ufficio ,
· in caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del Parroco.
· Fissare un appuntamento per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il verbale di richiesta delle pubblicazioni;
All’appuntamento, presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e di n.1 marca da bollo da €. 14,62 (se entrambi gli sposi sono residenti in Monte Romano) o di n. 2 marche, se residenti in Comuni diversi.
Cittadini Stranieri
l cittadini stranieri, residenti o domiciliati che intendono sposarsi in Italia, oppure il/la cittadino/a straniero/a che sposa un/una cittadino/a italiano/a, sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni Matrimonio
Documenti da produrre:
- documento d’identità in corso di validità;
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata dello Stato di appartenenza in Italia. Il Nulla osta che dovrà essere in lingua italiana e dovrà contenere le complete generalità dello straniero, nonché le generalità dell’altro sposo con cui il cittadino straniero intende contrarre matrimonio. E’ opportuno ricordare che la firma dell’Ambasciatore o del Console straniero in Italia che firmerà il NULLA OSTA dovrà essere legalizzata, ad eccezione delle firme dei Diplomatici dei Paesi della Comunità Europea che sono esentati dalla legalizzazione.
Il Cittadino di nazionalità austriaca, olandese, portoghese, spagnola, svizzera, tedesca e turco, in luogo del Nulla Osta, deve produrre:
· il Certificato di Capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza)
· Certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale
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MATRIMONIO: REGIME PATRIMONIALE DEI BENI
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Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della Comunione dei beni (Comunione Legale).
I coniugi possono però scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta di pubblicazioni sia dopo la celebrazione del matrimonio.
Se ci si sposa con rito religioso la comunicazione va fatta al Parroco. Se ci si sposa con rito civile va resa una dichiarazione verbale all'Ufficiale di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione; la scelta può essere comunicata comunque, fino a una settimana prima della celebrazione.
Per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, la competenza è del notaio, poi il cambiamento viene annotato a margine dell'atto di matrimonio.NOTIZIE UTILI:
Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile):
Con la separazione ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Quindi ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile)
E' il regime patrimoniale legale dei beni, ovvero, se i coniugi non optano per un regime diverso si applica automaticamente la comunione (questo regime è stato introdotto dalla Riforma del diritto di Famiglia del 1975)
Fondo Patrimoniale (art. 167 Codice Civile)
Il Fondo Patrimoniale consiste nella costituzione di un fondo dove vengono destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (es. auto, imbarcazioni ecc.) e titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo che venga stabilito diversamente nell'atto costitutivo. E' bene ricordare che: il fondo patrimoniale a favore dei minori rimane anche se i coniugi divorziano, finchè il minore non raggiunge la maggiore età.
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Come si ottiene la cittadinanza italiana
La cittadinanza per matrimonio si ottiene:
- se si è coniuge di un cittadino italiano e se c’è convivenza con il coniuge cittadino italiano per almeno sei mesi (la Questura effettua spesso anche più di una verifica)
oppure
- in caso di residenza all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
La cittadinanza per parentela con un cittadino italiano si ottiene:
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- se si è parenti in linea diretta (cioè non parenti acquisiti), entro il IV grado con un cittadino italiano (figlio, nipote o bisnipote oppure fratello, zio o nipote o cugino di un cittadino italiano)
- se c’è convivenza (la Questura effettua spesso anche più di una verifica)
- se si è stati adottati legalmente da un cittadino italiano e si risiede in Italia da almeno 5 anni
La richiesta può essere fatta sia in Italia che all’estero, attraverso l’Ambasciata Italiana.
Dove andare
ATTENZIONE! Non puoi acquisire la cittadinanza se:
a) sei stato condannato per uno dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato o per un delitto contro i diritti politici del cittadino;
b) sei stato condannato per un delitto non colposo (cioè compiuto con volontà) per il quale la legge preveda una pena di base non inferiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
c) sei stato condannato per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una Autorità Giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
d) sussistono, nel tuo caso specifico, comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica.
I FIGLI DI UNO STRANIERO CHE ABBIA ACQUISITO LA CITTADINANZA ITALIANA E DI UN ALTRO STRANIERO, NON DIVENTANO AUTOMATICAMENTE CITTADINI ITALIANI, NEPPURE SE NATI IN ITALIA (possono però chiederla al compimento dei 18 anni).
Una volta accettata la domanda, la Prefettura dispone una serie di controlli che servono a stabilire l’effettiva sussistenza del matrimonio o della convivenza, controlli che comportano principalmente visite della Polizia presso il luogo di residenza dei coniugi, domande a portinai e vicini, e controllo della presenza di effetti personali dei due coniugi presso l’abitazione.
Questi controlli durano circa un paio di anni (questa è la prassi comune a tutte le Prefetture italiane), dopo i quali, se non vengono accertate irregolarità, la Prefettura rilascia il nulla-osta alla richiesta di cittadinanza.
Contro il diniego della richiesta di cittadinanza è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della propria Regione.
DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Se la nascita deriva da unione legittima (genitori sposati) la dichiarazione è resa da uno dei genitori; se la nascita deriva da unione naturale (genitori non sposati) la dichiarazione è resa da entrambi i genitori o dal solo genitore che riconosce il bambino; ogni dichiarante deve presentare un documento d’identità personale (carta di identità o passaporto).
MODALITA’
La dichiarazione può essere resa:
- entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; in questo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa ai fini della trascrizione dal direttore sanitario all’ufficiale di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori al comune di residenza;
- i genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza; nel caso non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
Il nome da imporsi al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi onomastici anche separati. Tutti i nomi saranno riportati nei certificati di Stato Civile e in quelli anagrafici.
CODICE FISCALE DEL NEONATO
L’ufficiale di Stato Civile/Anagrafe dopo avere registrato la nascita, provvede ad iscrivere il neonato all’Anagrafe della Popolazione Residente e all’attribuzione del suo codice fiscale.
Il Ministero delle Finanze trasmetterà il tesserino plastificato direttamente al domicilio.
CITTADINI STRANIERI
La dichiarazione di nascita e’ resa con le stesse modalità per i genitori stranieri nel caso che entrambi o uno di essi siano residenti in Monte Romano o in altro Comune. Se non sono residenti la dichiarazione e’ resa nel Comune in cui è avvenuta è avvenuta la nascita.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NASCITURO
Può essere effettuato contestualmente dai futuri genitori o dalla sola madre davanti all’ufficiale di stato civile presentando un documento di riconoscimento valido ed un certificato medico attestante lo stato di gravidanza. Posteriormente la dichiarazione di nascita potrà essere resa anche da uno solo dei genitori il quale, al momento, informerà l’ufficiale di stato civile o il Direttore Sanitario del precedente riconoscimento.
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE DOPO LA NASCITA
Il riconoscimento di figlio naturale, già riconosciuto dall’altro genitore, e’ reso davanti all’ufficiale di stato civile o del Comune di nascita del figlio da riconoscere, oppure di residenza del genitore che intende procedere al riconoscimento; quest'ultimo dovrà esibire documento valido di riconoscimento. A tal fine è necessario che l'altro genitore presti l'assenso al riconoscimento medesimo; i genitori potranno dichiarare per iscritto il cognome da attribuire al bambino, dichiarazione che l'Ufficiale di stato Civile invierà al Presidente del Tribunale per i Minorenni il quale in seguito emetterà il relativo provvedimento. Il figlio maggiorenne, all'atto del riconoscimento, ha la facoltà di scelta del cognome.
CERTIFICAZIONI
Dagli atti di nascita matrimonio e morte possono essere richiesti:
- certificati
- estratti
- copie integrali
I CERTIFICATI
- I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una dichiarazione scritta dal coniuge, genitore, figli su un normale foglio di carta e presentata o spedita a qualsiasi ufficio pubblico o gestore di pubblico servizio.(modello autocertificazione).
- I certificati di nascita, matrimonio e morte certificano il numero dell’atto del registro di stato civile, il nome cognome luogo data di nascita, il luogo e data dell’evento( matrimonio e morte) di una persona; sono rilasciati dall’ufficiale di stato civile in cui è avvenuto l’evento o dall’ufficiale di stato civile, competente per residenza, al momento in cui avvenne l’evento.
GLI ESTRATTI
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni.
Nell’estratto di nascita le annotazione certificabili sono quelle relative a: nomina e revoca tutore o curatore provvisorio, interdizione, matrimonio, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio, morte, acquisto riacquisto perdita cittadinanza italiana.
Nell’estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono quelle di separazione personale, convenzioni patrimoniali (separazione/comunione beni, fondi patrimoniali), scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio, riconciliazioni.
ESTRATTO DI NASCITA CON GENERALITA’ DEI GENITORI
Può essere rilasciato soltanto, se maggiorenne, alla persona cui l’atto si riferisce, munita di valido documento d’identità personale o, se minorenne, ad uno dei genitori del soggetto, munito di valido documento d’identità personale.
ESTRATTI PLURILINGUE
L’estratto di nascita, matrimonio e morte è redatto su particolari modelli previsti da convenzioni internazionali solo per gli stati che vi hanno aderito; tali estratti sono accettati negli stati contraenti la convenzione senza ulteriori oneri di traduzione e legalizzazione di firma dell’autorità che li ha rilasciati. Si ottengono con la medesima procedura dell’estratto di nascita con generalità, sopra descritto.
ESTRATTO PER COPIA INTEGRALE DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE
E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati, comprese le annotazioni non certificabili. La consegna della copia integrale è consentita solo su istanza del soggetto, cui l’atto si riferisce, debitamente munito di valido documento d’identità personale, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER POSTA
I certificati, gli estratti e gli estratti per copia integrale possono essere richiesti anche a mezzo posta, inviando a Comune di Monte Romano - Ufficio di stato civile – Piazza Plebiscito, 2 01010 Monte Romano (Vt), una richiesta scritta motivata e allegando una busta preaffrancata con il proprio indirizzo; per i casi particolari sopra specificati, allegare inoltre fotocopia di valido documento d’identità personale.
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UFFICIO ELETTORALE
Funzione dell'ufficio elettorale è di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli elettori del Comune di Monte Romano, di rilasciare ai cittadini elettori le tessere elettorali necessarie per l'esercizio del diritto di voto, di assicurare l'aggiornamento degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale.
L'ufficio provvede anche all'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
L'ufficio, inoltre, rilascia le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.
Tessera elettorale: modalità rilascio, aggiornamento e duplicato
Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il tradizionale certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale, un documento a carattere strettamente personale, che l'elettore utilizza in occasione di tutte le consultazioni elettorali, anche referendarie, e che deve essere pertanto conservato con la massima cura.
Consegna della tessera elettorale
La tessera è valida per 18 votazioni e viene consegnata direttamente al domicilio dei nuovi elettori tramite incaricati del Comune. In caso di mancato recapito è possibile ritirare la tessera presso l'ufficio Elettorale.
La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto.
Aggiornamento della tessera
L'ufficio Elettorale provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nella tessera elettorale quando si verifica uno dei seguenti casi:
- l'elettore cambia residenza nell'ambito del comune
- i confini della vecchia sezione elettorale vengono modificati
- la sede del seggio elettorale viene trasferita in un nuovo edificio
L'ufficio Elettorale invia tramite posta un tagliando adesivo di colore rosa contenenti i dati aggiornati, che il titolare deve applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi.
Ai cittadini trasferitisi da altro Comune viene recapitata una nuova tessera e ritirata quella in loro possesso.
Duplicato della tessera
In caso di deterioramento, smarrimento o furto il cittadino può richiedere una nuova tessera presentando domanda all'ufficio Elettorale.
- se la tessera è deteriorata, il cittadino riconsegna quella in suo possesso;
- in caso di furto o smarrimento, il cittadino compila e sottoscrive presso l'Ufficio Elettorale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato.
Scrutatore di seggio
Per poter svolgere le funzioni di Scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo Albo.
L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune di Monte Romano
- avere assolto agli obblighi scolastici;
- non avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
- non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate);
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
- non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale;
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni;
- fare domanda entro il mese di novembre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
La domanda di iscrizione:
- deve essere redatta su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale .
- deve essere presentata, a seguito di avviso pubblico, all'ufficio Elettorale e sottoscritta davanti al funzionario incaricato
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In occasione delle consultazioni elettorali gli scrutatori di seggio sono nominati dalla Commissione Elettorale che procede, anche alla redazione di una graduatoria degli scrutatori supplenti.
Le nomine dei titolari vengono notificate agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.
L'eventuale impedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica; in sostituzione, il Sindaco nomina gli scrutatori supplenti a cui notifica della nomina deve avvenire non oltre il terzo giorno precedente la data delle elezioni.
Presidente di seggio
Per poter svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo Albo.
L'iscrizione avviene se si è in possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune di Monte Romano;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado;
- non avere superato il settantesimo anno di età alla data delle elezioni;
- non essere dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- non prestare servizio nelle Forze Armate (o trovarsi in condizioni assimilate);
- non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto;
- non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato, anche temporaneamente, a prestare servizio presso l'ufficio elettorale;
- dichiarare di essere a conoscenza che tra le cause di incompatibilità è prevista anche quella di candidato alle elezioni;
- fare domanda entro il mese di ottobre, in corrispondenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
La domanda di iscrizione:
- deve essere redatta su modulo prestampato disponibile presso l'ufficio elettorale deve essere presentata, a seguito di avviso pubblico, all'ufficio Elettorale.
In occasione delle consultazioni elettorali i Presidenti di Seggio sono nominati dalla Corte di Appello.
Iscrizione all'albo dei giudici popolari
Descrizione:
L'Albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise d'Appello
L'Albo è costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
Requisiti per richiedere l'iscrizione:
- residenza anagrafica nel Comune;
- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- muniti di licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d'Assise e di licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello
Requisiti di incompatibilità:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e di qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Quando presentare la domanda:
La domanda d'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari utilizzando l'apposito modulo.
UFFICIO PROTOCOLLO
Ufficio Protocollo Informatico
L’Ufficio provvede alla protocollazione, classificazione e smistamento agli Uffici della posta in arrivo e in partenza, affrancazione e spedizione della corrispondenza, ritiro e consegna della stessa all’Ufficio Postale e provvede quindi alla:
- - tenuta del protocollo generale
- - gestione del protocollo informatico mediante sistemi informativi automatizzati;
- - ricevimento, registrazione e consegna degli atti civili e penali depositati presso la casa comunale ai sensi delle norme vigenti in materia di notifica;
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D.A.T. (disposizione anticipate di trattamento) - link
Modulistica
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - doc | pdf - agg. 02/09/2015
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - divorzio doc | pdf - agg. 02/09/2015
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - separazione doc | pdf - agg. 02/09/2015