Misure a sostegno della natalità “Radici di futuro” – Graduatoria provvisoria

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Scopri come usufruire dei sostegni alla natalità erogati nei piccoli comuni.

Data:

21 Novembre 2025

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bonus natalità
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Descrizione

La DGR n. 913/2025 ha previsto, per l’annualità 2025, un beneficio economico, una tantum, da erogarsi in un’unica soluzione, per il sostegno della natalità e della genitorialità, rivolto ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, della 

legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 (Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni) Nello specifico, le risorse regionali sono state ripartite tra i suddetti Comuni con le seguenti modalità: 

  1.  € 6.750,00 in favore dei Comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 abitanti e fino a 2.000 abitanti; 
  2. € 4.500,00 in favore dei Comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti; 
  3. € 3.191,53 in favore dei Comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti. 

Importo assegnato al Comune di Monte Romano € 6.750,00 

Il sostegno una tantum, nella misura minima di € 500,00 e massima di € 2.000,00, sarà erogato dai Comuni medesimi in favore dei nuclei familiari ivi residenti nei quali vi siano figli minori di tre anni oppure nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei criteri e  delle modalità stabilità dalla determinazione n. G14299 del 30 ottobre 2025. 

DESTINATARI E REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E IN UNICA SOLUZIONE: 

I beneficiari finali della misura sono: 

  1.  i nuclei familiari residenti nel Comune di Monte Romano, nei quali siano presenti figli minori di età inferiore ai 3 (tre) anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025; 
  2.  i nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la propria residenza nel Comune di Monte Romano 

In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza e della dimora abituale per i 5 (cinque) anni successivi all’attribuzione del beneficio; le verifiche  successive del requisito competono a ciascun Comune che, in caso di accertato venir meno del  requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme già erogate, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Lazio. 

  1. c) cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’Articolo 9 del Decreto Legislativo 286/1998; Carta di Soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea – italiano o comunitario – non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’Art. 10 del Decreto Legislativo n. 30/2007; Carta di Soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’Art. 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo Status di rifugiato politico o lo Status di protezione sussidiaria (Art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251) sono equiparati ai cittadini italiani; 
  2. d) ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore ad € 30.000,00; 
  3. e) non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati; 
  4. f) in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l’obbligo della frequenza scolastica.

Scarica l'avviso pubblico per prendere visione dei requisiti e delle modalità di presentazione delle richieste di beneficio.

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Ultimo aggiornamento: 20/01/2026, 10:36

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